Il regime forfettario è il regime fiscale agevolato destinato ai lavoratori autonomi con ricavi o compensi non superiori a 85.000 euro annui. Prevede un’imposta sostitutiva dell’IRPEF, delle addizionali regionali e comunali e dell’IRAP pari al 15% del reddito imponibile forfettario. Per i primi cinque anni di attività, l’aliquota si riduce al 5%.
Requisiti per accedere al regime forfettario
Possono accedere al forfettario i lavoratori autonomi che rispettano simultaneamente queste condizioni:
- Ricavi o compensi non superiori a 85.000 euro nell’anno precedente (o nell’anno di avvio)
- Spese per lavoratori dipendenti o collaboratori non superiori a 20.000 euro lordi annui
- Non aver percepito redditi da lavoro dipendente o assimilati superiori a 30.000 euro nell’anno precedente (eccetto rapporti cessati)
- Non essere soci di società di persone, associazioni professionali o imprese familiari che esercitano attività economica
- Non controllare, direttamente o indirettamente, SRL o associazioni in partecipazione che esercitano attività riconducibili a quella del professionista
Se i ricavi superano 85.000 euro nel corso dell’anno, si esce dal forfettario dall’anno successivo. Se superano 100.000 euro nell’anno stesso, si esce immediatamente, con obbligo di applicare l’IVA ordinaria dalle operazioni successive al superamento.
L’uscita immediata sopra i 100.000 euro è la norma più delicata del regime. Chi supera quella soglia con una singola fattura a dicembre si trova obbligato ad applicare l’IVA retroattivamente sulle operazioni successive — una situazione che ha sorpreso molti liberi professionisti non adeguatamente seguiti da un consulente.
L’uscita immediata sopra i 100.000 euro è la norma più delicata del regime. Chi supera quella soglia con una singola fattura a dicembre si trova obbligato ad applicare l’IVA retroattivamente sulle operazioni successive — una situazione che ha sorpreso molti liberi professionisti non adeguatamente seguiti da un consulente.
Come si calcola l’imposta nel forfettario
L’imposta si calcola in tre passaggi:
- Ricavi o compensi incassati nell’anno: si usa il principio di cassa — contano solo i ricavi effettivamente incassati, non le fatture emesse.
- Applicazione del coefficiente di redditività: ogni attività ha un coefficiente fisso che determina la quota di ricavi considerata “reddito”. Il coefficiente varia per categoria ATECO: professionisti (codici 64-74): 78%; commercio al dettaglio e ambulanti: 40-54%; costruzioni e impiantistica: 86%; intermediari del commercio: 62%; ecc.
- Applicazione dell’aliquota: imposta = reddito imponibile × 15% (o 5% per start-up nei primi 5 anni).
Esempio: consulente informatico, ricavi 2025 = 50.000 euro. Coefficiente categoria 62.09 (informatica) = 78%. Reddito imponibile = 50.000 × 78% = 39.000 euro. Imposta sostitutiva = 39.000 × 15% = 5.850 euro. Aliquota effettiva sui ricavi: 11,7%.
Contributi INPS nel regime forfettario
I contributi previdenziali sono separati dall’imposta sostitutiva. Le regole dipendono dalla cassa di appartenenza:
- Commercianti e artigiani (Gestione INPS): contributo fisso annuo di circa 4.515 euro (2026) più contributo percentuale del 24% sul reddito eccedente il minimale (18.555 euro). Totale contributi per 30.000 euro di reddito: circa 6.870 euro.
- Professionisti senza cassa (Gestione Separata INPS): aliquota del 26,07% sul reddito imponibile forfettario netto (dopo deduzione dei contributi pagati). Il meccanismo è circolare — si calcola per approssimazioni successive o con formula diretta.
- Professionisti con cassa previdenziale (es. avvocati, medici, ingegneri): si applicano le regole della propria cassa ordinistica — il forfettario non cambia l’obbligo di iscrizione alla cassa professionale.
I contributi INPS pagati nell’anno si deducono dal reddito imponibile forfettario prima di calcolare l’imposta sostitutiva. Questo riduce il carico fiscale effettivo.
Forfettario vs regime ordinario: quando conviene
Il forfettario conviene quando le spese reali sono inferiori al coefficiente di redditività forfettario. Un professionista con coefficiente 78% che ha spese reali del 30% del fatturato paga meno tasse con il forfettario (reddito imponibile 78% vs reale 70%). Se invece ha spese reali del 70%, il regime ordinario sarebbe più conveniente perché dedurrebbe l’effettivo 70% e beneficerebbe di detrazioni IRPEF che il forfettario non prevede.
Il forfettario non consente di detrarre le spese analitiche (attrezzatura, software, affitto ufficio) — usa solo il coefficiente fisso. Non consente di applicare il beneficio delle detrazioni IRPEF (mutuo, spese sanitarie, etc.) poiché l’imposta sostitutiva le assorbe. Tuttavia, il forfettario è esonerato dalla liquidazione IVA periodica, dalla tenuta dei registri IVA, e dall’invio degli ISA (Indici Sintetici di Affidabilità).
Obblighi amministrativi e fatturazione elettronica
Dal 1° gennaio 2024 anche i forfettari con ricavi superiori a 25.000 euro sono obbligati alla fatturazione elettronica tramite il Sistema di Interscambio (SDI) dell’Agenzia delle Entrate. Dal 1° gennaio 2025 l’obbligo è esteso a tutti i forfettari senza soglia minima. La fattura elettronica va emessa in formato XML e inviata tramite software gestionale o intermediario abilitato.
Ulteriori obblighi: ritenuta d’acconto del 20% sui compensi se il cliente è un sostituto d’imposta (il forfettario riceve il netto e integra il lordo in dichiarazione), conservazione delle fatture per 10 anni, presentazione del Modello Redditi PF entro il 15 ottobre. Il Modello 730 non è utilizzabile dai forfettari per i redditi da lavoro autonomo. Ai fini del confronto sul reddito disponibile, la guida allo stipendio netto aiuta a capire la differenza tra lavoro dipendente e autonomo.
Domande frequenti sul regime forfettario
Come si esce dal regime forfettario
L’uscita dal forfettario avviene per superamento della soglia (85.000 o 100.000 euro di ricavi) oppure per scelta volontaria. Chi supera 85.000 euro nell’anno X esce dall’anno X+1. Chi supera 100.000 euro nello stesso anno esce immediatamente, con obbligo di applicare l’IVA ordinaria dalle operazioni successive al superamento. Chi sceglie volontariamente di uscire deve comunicarlo nella dichiarazione IVA dell’anno di uscita e non può rientrare nel forfettario per almeno 3 anni.
All’uscita, il professionista deve aprire i registri IVA, iniziare la liquidazione periodica dell’IVA (mensile o trimestrale), presentare la dichiarazione IVA annuale e compilare gli ISA (Indici Sintetici di Affidabilità) se l’attività è soggetta. I costi sostenuti durante il periodo forfettario non sono deducibili retroattivamente nel nuovo regime ordinario.
Fatturazione elettronica per i forfettari: regole 2025-2026
Dal 1° gennaio 2025 l’obbligo di fatturazione elettronica tramite il Sistema di Interscambio (SDI) si applica a tutti i forfettari, senza soglia minima di ricavi. La fattura va emessa in formato XML con il codice regime fiscale “RF19” e non deve esporre l’IVA. Va però inclusa la dicitura di legge: “Operazione effettuata ai sensi dell’art. 1, commi 54-89, L. 190/2014 — regime forfettario”. Per l’emissione è necessario un software gestionale o un intermediario abilitato: il costo medio di un gestionale base è tra 5 e 20 euro al mese.
Chi avvia un’attività nel 2026 può beneficiare dell’aliquota ridotta al 5% per i primi 5 anni: requisito fondamentale è non aver esercitato attività d’impresa o lavoro autonomo nei 3 anni precedenti, e che l’attività non sia la mera prosecuzione di un rapporto di lavoro precedente con lo stesso committente.